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I figli della guerra
(1919)
Statuto per l'ospizio dei figli della guerra, che sarĂ eretto in ente morale col titolo di istituto s. Filippo Neri per la prima infanzia, pp. 14-16 ff.
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IV. Sono soci coloro che versano in una volta almeno lire duecento o che prendono impegno di contribuire annualmente per anni 12 con lire 25. Fanno parte del Consiglio direttivo il parroco e I' assessore anziano: gli altri tre membri, scelti dall' assemblea dei soci, durano in carica due anni e possono essere rieletti. II Consiglio nomina nel suo seno ii Presidente. 11 Presidente rappresenta 1' 0. P. e cura l'ese- cuzione delle deliberazioni. In caso d'urgenza prov_ vede con poteri del Consiglio salvo ratifica. V. Spetta all' assemblea approvare i conti e i bilanci e le modificazioni dello Statuto. Tutte le altre attri- buzioni per la gestione e funzionamento, sono defe- rite al consiglio. VI. L'assemblea - validamente convocata con l'in- tervento di meta piu uno del soci in prima convoca- zione, e con almeno sei soci in seconda. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti. Se i soci sono in numero minore di dieci le attribuzioni dell'assemblea spettano al Consiglio di- rettivo, fatta eccezione per la nomina dei tre membri eletti che 4 deferita al consiglio comunale. - '5 -
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